GIUDICE DI PACE – UGENTO

  • Tipologia: Uffici
  • Data di ultima modifica: 23.01.25

Contatti, orari di ricevimento e informazioni di interesse

  • Indirizzo:   Via Fratelli Molle, n. 42 – sede ex Pretura
  • C.A.P.:   73059
  • Località:   Ugento

Orari al pubblico

Orario di apertura:

Dal Lunedi al Venerdì: dalle ore 8:30 alle ore 12:30

Martedì: dalle ore 15:30 alle ore 18:00

Sabato: dalle ore 09:00 alle ore 11:00

 

Si precisa che la Cancelleria, nei giorni di udienza, potrà ricevere il pubblico solo al termine delle stesse.

 Le udienze civili e penali si tengono dal lunedì al venerdì, secondo il calendario pubblicato sul sito del Tribunale di Lecce - sezione Udienze del giorno e comunicazioni – Giudice di Pace

 

Responsabili

 

  • Ausiliario - Angelo Congedi
  • telefono: 0833-555009

 

 

Documenti e link

Documentazione:

Competenze

Competenze del Giudice di Pace

La competenza del Giudice di pace in materia civile è disciplinata dall'art. 7 c.p.c., nonché da specifiche disposizioni normative, tra cui Opposizione a sanzioni amministrative (le c.d. OSA), ricorsi e convalide in materia di espulsione di stranieri, materia attribuita al Giudice di pace dal L. 241/2004 (conv. in legge n. 271/2004); controversie in materia di previdenza ed assistenza relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni (art. 45 legge 69/2009), decisione secondo equità nonché funzione conciliativa.

La competenza del Giudice di pace in materia penale è disciplinata dall’art. 4 del Decreto Legislativo n.274/2000, ovvero una serie di reati generalmente perseguibili a querela di parte, tra cui art. 581 c.p. percosse), art. 582 c.p. (lesioni personali volontarie non gravi), art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), art. 593 c.p. (omissione di soccorso), art. 595 c.p. (diffamazione), art. 612, 1° co. c.p. (minaccia non grave), art. 631 c.p. (usurpazione), art. 638, 1° co. c.p. (uccisione o danneggiamento di animali altrui), art. 632 c.p. (deviazione di acque e modifica dei luoghi), 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), art.637 (ingresso abusivo nel fondo altrui).

Al fine di ridurre il contenzioso davanti al Tribunale, la cd Riforma Cartabia ha modificato l’art. 7 c.p.c., incrementando i limiti della competenza per valore del giudice di pace.

Pertanto, dal 1° marzo 2023, la competenza del giudice di pace passa da 5.000 a 10.000 euro per le liti relative a beni mobili e da 20.000 a 25.000 euro per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti.

Si tratta tuttavia di un incremento che subirà una ulteriore modifica a partire dal 31 ottobre 2025 con il disegno di riforma della magistratura onoraria (art. 27-28 dlgs n. 116/2017) che ha previsto la cognizione del Giudice di Pace per le liti su beni mobili fino al valore di 30.000 € e per i danni da circolazione fino a 50.000.

Inoltre, verranno attribuite ex novo al Giudice di Pace:

  • la competenza su una vasta area di liti riguardanti diritti reali e comunione, nonché sulle controversie condominiali;
  • l’obbligo di decidere secondo equità le liti di valore non eccedente i 2500 euro (anziché i millecento previsti dalla normativa vigente);
  • le competenze e funzioni di Giudice dell’esecuzione nel procedimento di espropriazione di beni mobili;
  • competenze specifiche in materia tavolare e in taluni riti camerali (quali, ad es. quelli relativi all’apposizione di sigilli).

 

Asseverazioni di perizie e traduzioni

 

  • NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 5 R.D. n. 136 del 9/10/1922; D.M. 04/01/1954 n. 2011 (Cat. 22); D.P.R. n. 642/1972.

È la procedura che dà valore tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione alla perizia stragiudiziale e alla traduzione, per mezzo del giuramento davanti ad un cancelliere o un funzionario.

La perizia e la traduzione devono essere giurate da chi l'ha effettuata.

Il perito o il traduttore si recano in Tribunale o presso un Ufficio del Giudice di Pace con un documento valido d'identità e con la perizia o la traduzione da giurare.

Non esiste una competenza territoriale e il giuramento può essere effettuato in qualunque Tribunale o Ufficio del Giudice di Pace su tutto il territorio nazionale.

  • COSTI

Deve essere corrisposta una marca da bollo da euro 16,00 ogni quattro (4) facciate e, in tale conteggio, è necessario includere il verbale di giuramento;

Deve essere versato, altresì il diritto di certificazione, pari ad euro 3,92 (art. l D.M. Giustizia 9/7/2021), il cui pagamento dovrà essere effettuato, solo ed esclusivamente, a mezzo PagoPa attraverso il seguente link:

 https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp

In caso di eventuali allegati, è necessario corrispondere le marche da bollo di cui alla circolare allegata nella sottostante sezione.

È possibile, altresì, scaricare il verbale di asseverazione di perizia e/o di traduzione nella sottostante sezione.

N.B. Il verbale di giuramento deve essere necessariamente firmato alla presenza del Funzionario e/o Cancelliere.

Allegato n. 1 – Circolare marche da bollo

Allegato n. 2 – Verbale di asseverazione di perizia

Allegato n. 3 – Verbale di asseverazione di traduzione

  • Per ulteriori ed eventuali informazioni, nonché per fissare un appuntamento, contattare il personale dell’Ufficio.

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