Mercoledì, 22 Aprile 2020.
Per tutte le strutture ricettive all’aperto, disciplinate dagli artt. 15, 17 e 19 della l.r.Per tutte le strutture ricettive all’aperto, disciplinate dagli artt. 15, 17 e 19 della l.r.11/1999 e ss.mm.ii. e le strutture ricettive di cui alla l.r. 42/2013, allocate sulterritorio della Regione Puglia, le cui attività risultano sospese, previacomunicazione al Prefetto è ammesso l’accesso da parte dei titolari, di personaledipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi dimanutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti sia nei localiaziendali che nelle aree scoperte annesse, funzionali all’esercizio dell’attivitàricettiva, senza esecuzione di modifiche o nuove opere.