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XYLELLA FASTIDIOSA MISURE FITOSANITARIE OBBLIGATORIE URGENTI

XYLELLA FASTIDIOSA MISURE FITOSANITARIE OBBLIGATORIE URGENTI

Tutte le notizie | Archivio Notizie

Mercoledì, 08 Aprile 2015.
IL SINDACO informa la cittadinanza ed in particolare tutti gli agricoltori o proprietari o conduttori di fondi, che la Regione Puglia con determinazione dirigenziale n.54/2015 ha ridefinito le aree interessate dalla Xylella fastidiosa. Pertanto, essendo il territorio di UGENTO RICADENTE NELLA "ZONA INFETTA", devono essere attuate obbligatoriamente e con URGENZA, le misure fitosanitarie, di cui negli allegati, per contrastare più efficacemente la diffusione della Xylella fastidiosa.

PIANO COMMERCIALE - APERTURA SPORTELLO INFORMATIVO

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Martedì, 07 Aprile 2015.
L'AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE & S.U.A.P. INFORMA che l'Amministrazione Comunale ha avviato la redazione del Piano Generale del Commercio, Artigianato e Turismo di Ugento, Gemini, Torre San Giovanni e Marine. A tale fine è istituito un Ufficio di Piano presso l'area Attività Produttive dove poter presentare iniziative, proposte e suggerimenti al coordinatore del Piano, Dr. Antonio Guida, professionista incaricato per l'elaborazione del piano. Il Dr. Antonio Guida riceve ogni martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30 a decorrere dal 14 aprile p.v., previo appuntamento da richiedere telefonicamente al n. 393/5624411 o con e-mail all'indirizzo attivitaproduttive@comune.ugento.le.it. I soggetti pubblici e privati, portatori di interesse, sono invitati a presentare proposte e suggerimenti per una migliore redazione del Piano Commerciale.  

MACCHINE AGRICOLE - REVISIONE entro 30 giugno 2015, modifiche dell'art 111 del C.d.S.

Tutte le notizie | La Polizia Municipale vi informa

Lunedì, 02 Febbraio 2015.
Art. 111. Revisione delle macchine agricole in circolazione. Scadenza 30 giugno 2015 "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO III - DEI VEICOLI Capo IV - CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI Art. 111. Revisione delle macchine agricole in circolazione. 1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 30 giugno 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1º gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole. 3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza. 4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emesso di concerto con il Ministro per le politiche agricole (1), può modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea. 5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7. 6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1) Così modificato per l'art. 2, d.legisl. 4 giugno 1997, n. 143.
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